Studio Legale in Campobasso Avvocato Silvio Tolesino consulenza anche on line

Studio Legale in Campobasso. Avvocato Silvio Tolesino. Consulenza legale civile, penale e amministrativa, anche on line. CHIAMA saremo lieti di semplificare la tua vita!

DIRITTO DI NON RISPONDERE PER I PROSSIMI CONGIUNTI DELL’IMPUTATO

Com’è noto, nel nostro Ordinamento, quando si è chiamati a testimoniare per fatti costituenti reato, si ha l’obbligo di rispondere, non potendo esonerarsi da tale adempimento. Questa regola però, come altre, prevede delle eccezioni. Una di queste eccezioni trova il proprio addentellato nell’art. 199 del Codice di Procedura Penale, il quale sancisce che i prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Il Giudice, a pena di nullità, deve avvisare le persone predette della facoltà di astenersi, chiedendo loro se intendono avvalersene. Orbene, dette disposizioni si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso: a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell’imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato. La norma in commento opera delle deroghe al generale principio di obbligo testimoniale e va collegata a quanto previsto dall’articolo 384 c. p., che prevede una speciale causa di non punibilità per chi abbia dichiarato il falso per tutelare i prossimi congiunti. L’esimente de quo, che rappresenta una causa soggettiva di esclusione della punibilità, in quanto il legislatore ha ritenuto non esigibile una condotta diversa da quella scusata tramite la presente disposizione, è imposta dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave e inevitabile alla libertà e all’onore. I predetti testi, tuttavia, devono comunque deporre quando abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. In conclusione, a prescindere dal reato commesso e salvo casi specifici, il congiunto dell’inquisito può avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda rivoltagli dall’A. G.. Avv. Silvio Tolesino

Lascia un commento