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Per le vittime di stalking, il nostro Ordinamento prevede un metodo alternativo alla proposizione della querela, affiancando al classico strumento anzidetto quello dell’Ammonimento.
Questo Istituto è previsto dall’art. 8 del D. L. 11/2009 e stabilisce che “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori), la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore”. A seguito del Decreto Legge 93/2013, l’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica in cui vi siano percosse o lesioni.
Questo strumento è preliminare alla querela e può essere utilizzato fino a quando non sia sporta quest’ultima, altrimenti si incardina un procedimento penale presso la competente Procura della Repubblica con indagini di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Ciò detto è bene precisare quale sia l’iter da seguire affinché tale strumento diventi proficuo.
Il destinatario dell’istanza è il Questore, che ha il compito di verificare le condotte e ammonire lo stalker affinché non compia più comportamenti pregiudizievoli per la salute e la libertà della vittima.
L’ammonimento si concretizza in un richiamo orale rivolto al molestatore, che viene diffidato dal tenere una condotta contraria alla legge, altrimenti verrà inquisito per il reato di cui all’art. 612 – bis; è una sorta di ultimatum.
E’ importante in sede di redazione far presente alla Questura quali siano in concreto i comportamenti molesti messi in atto dallo stalker.
In particolare è consigliabile:
A seguito dell’istanza la Questura analizza la documentazione, approfondisce i fatti narrati per valutarne l’attendibilità e la fondatezza, convoca i testimoni citati e contatta il sospetto per dargli la possibilità di contro dedurre (ex art. 7 della legge n.° 241/1990).
In particolare il destinatario deve essere informato:
L’esito può essere triplice:
E’ importante ricordare che l’ammonimento è uno strumento puramente amministrativo, quindi si può basare anche su elementi indiziari, non presupponendo, a differenza del processo, la prova certa del fatto (l’importante è che gli indizi raccolti rendano verosimili e fondati i fatti narrati).
In caso di esito proficuo il Questore, attraverso il suddetto Decreto motivato, diffida il molestatore a tenere una condotta conforme alla legge, nonché ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima o di terzi a questa legati.
L’utilizzo dello strumento dell’ammonimento deve essere valutato caso per caso, a seconda della gravità delle condotte e della probabilità che le stesse non sfocino in epiloghi infausti imminenti.
Se si sceglie di promuoverlo e l’esito è positivo sono plurime le conseguenze a favore della vittima. In particolare:
Avv. Silvio Tolesino