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La Consulta con sentenza del 25 febbraio 2014, n.° 35, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n.° 49 (Legge Fini-Giovanardi).
In sintesi, la Corte ha ritenuto che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto legge, e debbano per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost..
Il vizio procedurale rilevato dalla Corte travolge – affermano i giudici della Consulta – le norme de quo per intero, e non solo nella parte denunziata dal giudice rimettente.
L’integrale caducazione delle due norme impugnate comporta la conseguenza – afferma espressamente la Corte – che <<tornino a ricevere applicazione la legge “Craxi-Jervolino-Vassalli” del ’90 e le relative tabelle>>. Queste ultime, per il cambiamento dei tipi di droga commercializzati e delle relative quantità, dovranno essere rivisitate.
Dovrà dunque tornare a trovare applicazione l’art.73 nella versione antecedente al 2005 (Fini Giovanardi), salve le modifiche apportate dal legislatore in epoca successiva che non sono interessate dalla sentenza odierna (ed in particolare le modifiche di cui al recentissimo d.l. 146/2013, rispetto alle quali la Corte esplicitamente afferma che “gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest’ultima”).
In conclusione, la “Fini-Giovanardi” equiparava le droghe pesanti alle droghe leggere, introducendo come spartiacque fra detenzione e spaccio la dose massima consentita, un limite oltre il quale per la legge si diventava automaticamente spacciatori, anche quando si era semplici consumatori. Inoltre la legge inaspriva le condanne prevedendo una pena massima fino a 20 anni anche per il solo possesso di hashish e marijuana. Ora si torna al referendum del ’93 e quindi a un trattamento penale differenziato tra droghe pesanti e leggere e i condannati per quest’ultime non rischieranno pene superiori ai sei anni.
Si ricorda che anche “cittadinanzattiva” sposò, tra le altre, la causa relativa all’alleggerimento delle sanzioni previste dalla legge Fini – Giovanardi attraverso la raccolta di firme (http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/giustizia/riforma-della-giustizia/5007-tre-leggi-per-la-giustizia-e-i-diritti-tortura-carceri-droghe.html).