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Insultare l’insegnante configura il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale” e non il reato di “ingiuria”- sito Studio Legale Avvocato Silvio Tolesino – Molise – Campobasso

Offendere l'insegnante configura il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale

Offendere l’insegnante configura il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale

Con sentenza n.° 15367 del 3.04.2014 la Corte di Cassazione ha precisato che le offese proferite all’indirizzo del professore, all’interno della scuola, rappresentano oltraggio a pubblico ufficiale e non ingiuria.

La differenza verte tanto sul peso della pena edittale (mentre il reato di ingiuria è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 516 euro, l’oltraggio a pubblico ufficiale è punito con la reclusione fino a 3 anni) quanto sulla qualificazione giuridica del reato, che diventa proprio. Il professore, durante l’esercizio della proprie funzioni all’interno dell’istituto scolastico, è un pubblico ufficiale (L. n. 86 del 26.04.1990).

Perché si configuri il reato è necessario che l’offesa avvenga alla presenza di più persone, in luogo pubblico o aperto al pubblico e  in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio, nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di specie una mamma toscana, accusata di ingiuria ai danni di una docente di scuola media, insegnante di sua figlia, è stata condannata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Mentre il Giudice di Pace aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della donna, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “sussistono tutti gli elementi” del reato “di oltraggio a pubblico ufficiale”.

Il reato di oltraggio, abrogato nel 2005, è stato reinserito nell’ordinamento nel 2009: oggi a qualificare il reato non è la “mera lesione in sè dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale”, quanto “la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica”. Il legislatore “incrimina”, quindi, “comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell’offesa, del collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento”. Nel caso in oggetto “tali elementi sussistevano” poichè “le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da più persone”; inoltre “l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale” e “l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi“.

Fonti:

Giurisprudenza

Fonti Internet:

http://www.corriereuniv.it/cms/2014/04/la-sentenza-insultare-gli-insegnanti-e-oltraggio-a-pubblico-ufficiale/

Cassazione: insultare gli insegnanti è un oltraggio a pubblico ufficiale

http://www.lettera43.it/blog/vita-da-precaria/precari/sentenza-insultare-gli-insegnanti-e-oltraggio-a-pubblico-ufficiale-denunciamo-la-gelmini_43675126356.htm

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/04/03/news/cassazione_insultare_gli_insegnanti_un_oltraggio_a_pubblico_ufficiale-82648620/

Insulti all’insegnante: non ingiuria ma oltraggio a pubblico ufficiale

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Questa voce è stata pubblicata il 4 aprile 2014 da con tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .